Perché ogni lutto cessa quando
si vive il giorno del Signore. La morte cessa la sua asprezza perché la
perdita di un figlio, di uno sposo, di un padre, madre o fratello, diviene
momentanea e limitata separazione. Momentanea, perché con la nostra
morte cessa. Limitata, perché si limita al corpo, al senso. L'anima nulla
perde con la morte del parente estinto. Ma anzi non ne è limitata la libertà
che a una delle parti: la nostra di superstiti con l'anima ancora serrata nella
carne, mentre l'altra parte, quella già passata alla seconda vita, gode della
libertà e della potenza di vegliarci e di ottenerci più, molto più di quando ci
amava dalla carcere del corpo.
da L’EVANGELO COME MI E’ STATO RIVELATO
Maria Valtorta
Volume IV. Cap. 295. Il discorso e i miracoli ad Arbela, già evangelizzata da Filippo di Giacobbe. 4 ottobre 1945.
Tua mamma come si chiamava?».
«Eucheria... ed era tanto buona», e due lacrimoni cadono dagli occhi di
Maria di Magdala. «Piangi perché è morta?», chiede il bambino e
l'accarezza sulle bellissime mani incrociate sulla veste scura, certo una di
Marta adattata a lei perché mostra l'orlo abbassato. E aggiunge: «Ma non
devi piangere. Non siamo soli, sai? Le nostre mamme ci sono sempre
vicine. Lo dice Gesù. E sono come angeli custodi. Anche questo lo dice
Gesù. E se si è buoni ci vengono incontro quando si muore, e si sale a Dio
in braccio alla mamma. Ma è vero, sai? Lo ha detto Lui!».
da L’EVANGELO COME MI E’ STATO RIVELATO
Maria Valtorta
Volume IV Cap. 240. A Betsaida da Porfirea e Marziam, che insegna alla Maddalena la preghiera di Gesù. 1 agosto 1945.
giovedì 23 luglio 2009
venerdì 17 luglio 2009
SUMMA TEOLOGICA DI SAN TOMMASO D'AQUINO = Summa theologica S. Thomae aquinatis. Versione digitalizzata on line gratis.
Un sito di sacerdoti ha reso disponibile una versione digitalizzata della Summa Teologica di San Tommaso d'Aquino (per gli appassionati di Linguistica computazionale è allegato anche un indice delle frequenze e
ricorrenze) scaricabile da questo indirizzo
http://www.preticattolici.it/Testi/SOMMA%20REC.pdf
(fare attenzione perchè sono quasi 30 megabyte)
con questa premessa:
PRESENTAZIONE DELL'OPERA
Il P. Tito Centi, del Convento di S. Domenico di Fiesole, che per ben 28 anni si è accollato quasi per intero la "gioiosa fatica"di tradurre, annotare, introdurre, correggere, redigere l´edizione italiana della Somma Teologica, mentre prende atto con piacere che le nuove edizioni italiane riproducono praticamente la sua, avendo ormai raggiunto la venerabile età di 94 anni ha espresso il desiderio che il frutto delle sue immani fatiche diventi, attraverso la rete informatica internet maggiormente accessibile al grande pubblico senza oneri di sorta. Il sottoscritto si è messo semplicemente a sua disposizione perché tale desiderio diventasse realtà.
P. Angelo Zelio Belloni o.p. - Fiesole
N.B. Questa edizione integrale on-line non riproduce semplicemente quella pubblicata negli anni 1949-1975 a Firenze, ma è stata radicalmente rivista e modificata soprattutto nelle introduzioni, nella struttura e nei contenuti con apporti originali. Ci scusiamo per eventuali imperfezioni dovute alla trascrizione elettronica di alcune parti e alla dimensione consistente dell'intero documento.
AVVERTENZA: Il testo qui pubblicato é tutelato dai diritti di copyright. E' consentito l'utilizzo solo per uso privato e personale. E' quindi assolutamente vietata la riproduzione a fini commerciali con qualsiasi mezzo effettuata nonché la sua diffusione sullo spazio web senza una preventiva autorizzazione da parte nostra.
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venerdì 10 luglio 2009
IL TRATTATO DI LISBONA, QUESTO SCONOSCIUTO, E' ANTICOSTITUZIONALE?
Riprendiamo da: http://www.movisol.org/
Ora più di prima, il Trattato di Lisbona è anticostituzionale
9 luglio 2009 (MoviSol)
- Pubblichiamo il testo del dispositivo e alcune delle motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 30 giugno 2009, che ha bocciato la legge di attuazione del Trattato di Lisbona. Le riserve che la nuova legge di attuazione dovrà incorporare sono tali che la Germania si è ritagliata uno stato di eccezione all'interno del Trattato stesso. Questo significa che tutti i paesi firmatari non hanno firmato lo stesso trattato che, a questo punto, è anticostituzionale.
Linee guida
1. La Costituzione (Grundgesetz) permette con l'Art. 23 la partecipazione ad una Unione Europea concepita come associazione (Verbund) di stati, e il suo sviluppo. Il termine Verbund esprime una stretta associazione a lungo termine di stati che rimangono sovrani, i quali esercitano il potere pubblico sulle basi di un trattato, il cui ordinamento fondamentale è comunque nella sola disposizione degli stati membri e in cui i popoli – cioè i possessori di cittadinanza – degli stati membri rimangono i soggetti della legittimazione democratica.
2. L'integrazione europea sulla base di un trattato di unione tra stati sovrani non deve essere realizzata in modo tale che negli stati membri non rimanga più spazio a sufficienza per la determinazione politica delle condizioni di vita economica, culturale e sociale. Ciò vale specialmente per gli ambiti che influiscono sulle condizioni di vita dei cittadini, principalmente lo spazio privato della responsabilità personale protetto dalla costituzione, e sulla sicurezza personale e sociale, come pure per quelle decisioni politiche che in particolar modo fanno riferimento a preintendimenti culturali, storici e linguistici e che si dispiegano discorsivamente nello spazio politico pubblico organizzato, dei partiti e del parlamento.
3. La Corte Costituzionale verifica se gli atti legislativi degli organi e degli enti europei si mantengono nei limiti dell'autorità a loro attribuita dalle singole e limitate deleghe (Qui riferimento a precedenti sentenze costituzionali, 58, 89 e 155 credo –CC). a salvaguardia del principio di sussidiarietà [affermato] nella comunità e nel diritto dell'unione (Art. 5 Prop. 2 TCE; Art. 5 Par. 1 Prop. 2 e Par. 3 del Trattato sull'Unione Europea nella versione del Trattato di Lisbona ). Inoltre, la Corte Costituzionale verifica se viene salvaguardato il nocciolo dell'identità costituzionale della Grundegesetz secondo l'Art. 23 Par. 1 Prop. 3 in congiunzione con l'Art. 79 Par. 3 della Costituzione (cfr. sentenze 113, 273, 296). L'esercizio di questa competenza di controllo ratificata nella legge costituzionale segue il principio di benevolenza verso il diritto europeo (Europarechtsfreundlichkeit) della Costituzione, e perciò non contraddice nemmeno la norma sulla cooperazione leale (Art. 4 Par. 3 TUE-Lisbona); altrimenti nell'avanzare dell'integrazione non potrebbero essere tutelate le strutture costituzionali e politiche fondamentali degli stati membri sovrani, riconosciute dall'Art. 4 Par. 2 Prop. 1 TUE-Lisbona. Pertanto le tutele costituzionali e del diritto europeo sull'identità costituzionale nazionale nella giurisdizione europea vanno a braccetto.
(...)
Sentenza
Considerato in diritto:
1. I procedimenti vengono riuniti sotto una unica sentenza.
2. L'istanza del ricorrente nell' Organstreitverfahren (Giudizio sull'attribuzione dei poteri) I. viene respinta.
3. L'istanza della ricorrente nell'Organstreitverfahren II. viene respinta.
4.
a. La legge sull'allargamento e il rafforzamento dei diritti del Bundestag e del Bundesrat negli affari dell'Unione Europea (Documento parlamentare 16/8489) viola l'Articolo 38, Par. 1 in collegamento con l'Art. 23 Par. 1 della Costituzione (Grundgesetz), nella misura in cui i diritti di partecipazione del Parlamento tedesco non sono rappresentati a sufficienza come dai motivi elencati sotto C. II. 3.
b. Prima che entri in vigore la legge che accoglie il dettato costituzionale sulla rappresentazione dei diritti di partecipazione, il documento di ratifica della Repubblica Federale Tedesca al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che cambia il Trattato dell'Unione Europea e il Trattato sulla Fondazione della Comunità Europea (Gazzetta Ufficiale 2008 II Pagina 1039) non può essere depositato.
5. Gli altri ricorsi costituzionali vengono respinti.
6. La Repubblica Federale Tedesca è tenuta a rimborsare le spese del processo al ricorrente III. per la metà, ai ricorrenti IV. E VI. ciascuno per un quarto, così come i ricorrenti V. e la ricorrente II. ognuno per un terzo.
Motivazioni
(...)
276
a) Nell'attuale stato di integrazione, anche con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, L'Unione Europea non raggiunge alcuna forma che esprima il livello di legittimazione di una democrazia statuale costituzionale.
289
dd) L'attuale – se paragonato ai requisiti della democrazia statuale – deficit del potere sovrano europeo non può essere compensato da altre norme del Trattato di Lisbona e perciò non può essere giustificato.
293
(3) Anche il riconoscimento istituzionale dei parlamenti degli stati membri per mezzo del Trattato di Lisbona non può controbilanciare il deficit nella catena di legittimazione diretta, basata sull'elezione dei deputati al Parlamento Europeo, del potere sovrano europeo. La posizione dei parlamenti nazionali viene considerevolmente indebolita, per mezzo della diminuizione delle decisioni unanimi e la sovranazionalizzazione della cooperazione di polizia e di giustizia nell'azione penale. La compensazione prevista dal Trattato, tramite il rafforzamento della Sussidiarietà nella procedura ordinaria sposta – su questo si è registrata unanimità nel dibattimento – gli attuali diritti di autodeterminazione politica sui binari di possibilità di influenzare la procedura ordinaria e dei diritti di ricorso perseguibili giuridicamente.
(...)
406
3. La legge sull'Ampliamento e il rafforzamento dei diritti del Bundestag e del Bundesrat negli affari dell'Unione Europea (Legge di Ampliamento) viola l'Art. 38, Par. 1 in congiunzione con l'Art. 23, Par. 1 della Grundgesetz (GG), poiché i diritti partecipativi del Bundestag e del Bundesrat non sono elaborati nella misura richiesta.
407
a) Con la Legge di Ampliamento non ancora firmata dal Presidente, dovrebbero essere stabilite le precondizioni per cui il Bundestag e – nelle funzioni di Camera di un Parlamento nazionale – il Bundesrat riconoscono i diritti concessi attraverso il Trattato di Lisbona (Gazzetta Ufficiale 16/8489, P. 7). La legge regola l'esercizio dei Diritti nel quadro dei controlli di sussidiarietà (Art. 1 § 2 e § 3 della Legge di Ampliamento) come pure il diritto previsto esplicitamente nel Trattato di Lisbona, di respingere gli atti legislativi dell'UE che cambiano il Trattato previsti dalla Procedura-Ponte secondo l'Art. 48, Par. 7 e Par. 3 TUE-Lisbona e Art. 81 Par. 3 e Par. 3 (sic) TFUE (Art. 1 § 4 della Legge di Ampliamento).
408
La legge inoltre autorizza l'assemblea plenaria del Bundestag a conferire alla Commissione per gli Affari dell'Unione Europea da esso convocata secondo l'Art. 45 GG, i poteri di affermare i propri diritti – incluse le restrizioni che derivano dalle prescrizioni della Legge di Ampliamento all'attività legislativa nei ricorsi di Sussidiarietà [Subsidiaritätsklage] e nei diritti di rifiuto nel quadro della Procedura-ponte (cfr. qui Gazz. Uff. 16/8489, p. 8) - nei confronti degli organi dell'Unione Europea (Art. 1 § 5 della Legge di Ampliamento).
409
b) Nel caso in cui gli stati membri, sulla base dei princìpi della delega limitata dei poteri, [applichino] la legge del Trattato europeo in tal modo che un cambiamento della legge del Trattato può essere introdotta semplicemente senza procedura di ratifica, solamente o in gran parte tramite gli organi dell'Unione Europa – pur con l'approvazione del Consiglio – gli organi costituzionali nazionali sono tenuti ad una particolare responsabilità nel quadro della partecipazione. Questa Responsabilità di Integrazione è sufficiente a salvaguardare la costituzionalità degli atti, in particolare per l'Art. 23 Par. 1 GG. La Legge di Ampliamento non è di salvaguardia, perché nel quadro delle modifiche al Trattato e alle procedure legislative non sono stati introdotti sufficienti diritti partecipativi.
410
aa) La Legge di Ampliamento ha la funzione di rappresentare e concretizzare nel diritto nazionale al livello della legislazione semplice i diritti di partecipazione, concessi costituzionalmente, dei corpi legislativi al processo di integrazione europeo. Al proposito, l'accordo tra il Bundestag e il governo federale tedesco sulla cooperazione negli Affari dell'Unione Europea del 28 settembre 2006 ( ) non è sufficiente sia per la sua natura giuridica non chiara ( ), sia per il contenuto ( ). Il Bundestag e il Bundesrat devono perciò avere la possibilità di decidere nuovamente le procedure e le forme della propria partecipazione, in linea con le ragioni di questa sentenza.
411
bb) Il Bundestag e il Bundesrat devono tener conto, nel nuovo atto legislativo, che essi devono accettare la propria Responsabilità di Integrazione in numerosi casi dello sviluppo dinamico del Trattato:
412
Mentre la procedura ordinaria di modifica (Art. 48 Par. 2 fino a Par. 5 TUE-Lisbona) è sottoposta alla classica riserva di ratifica per i Trattati di diritto internazionale, secondo la Costituzione anche le modifiche della legge primaria nella procedura semplificata (Art. 48 Par. 6 TUE-Lisbona) richiedono una legge di ratifica secondo l'Art. 23 Par. 1 Prop. 2 e eventualmente Prop. 3 GG. La stessa precondizione vale per le procedure di modifica secondo l'Art. 48 Par. 6 TUE-Lisbona (Art. 42 Par. 2 e Par. 1 TUE-Lisbona; Art. 25 Par. 2, Art. 218 Par. 8 e Par. 2 Prop. 2, Art. 223 Par. 1 e 2, Art. 262 e Art. 311 Par. 3 TFUE).
413
Nell'ambito di applicazione della Procedura-ponte generale secondo l'Art. 48 Par. 7 TUE-Lisbona e delle Clausole-ponte speciali, il legislatore non può cedere né concedere anticipatamente e astrattamente "in provvista", tramite la Legge di Ampliamento, la sua necessaria e costitutiva ratifica di una iniziativa del Consiglio Europeo o del Consiglio per il passaggio dall'unanimità alla maggioranza qualificata per le decisioni nel Consiglio e per il passaggio da una procedura legislativa particolare alla procedura legislativa ordinaria. Con l'approvazione di una modifica della legge primaria dei Trattati nell'ambito di applicazione della Clausola-ponte generale e delle Clausole-ponte speciali, il Bundestag e il Bundesrat decidono l'estensione dei vincoli che si rifanno ad un Trattato di diritto internazionale e si assumono perciò la responsabilità politica nei confronti del cittadino (cfr. sentenze Corte Cost. 104, 151 <209>; 118, 244, <260; 121, 135 <157>). La responsabilità giuridica e politica del Parlamento, perciò, non si esaurisce in un atto di ratifica una tantum – anche nel caso dell'integrazione europea – bensì si estende anche alla successiva applicazione del Trattato. Un silenzio del Bundestag e del Bundesrat perciò non è sufficiente come assunzione di responsabilità.
414
Nella misura in cui la Procedura-ponte generale secondo l'Art. 48 Par. 7 e 3 TUE-Lisbona come pure la Clausola-ponte speciale secondo l'Art. 81 Par. 3 e 3 (sic) TFUE concedono il diritto di rifiuto ai parlamenti nazionali, ciò non equivale sufficientemente alla procedura di ratifica. E' perciò indispensabile che il rappresentante del governo tedesco nel Consiglio Europeo o nel Consiglio possa approvare una proposta di decisione solo quando egli abbia precedentemente ricevuto il mandato con una legge del Bundestag e del Bundesrat entro una scadenza, ancora da definire, ai sensi della scadenza stabilita nell'Art. 48 Par. 7 e 3 TUE-Lisbona e ai sensi dell'Art. 23 Par. 1 Prop. 2 GG.
415
L'Art. 1 § 4 Par. 3 N. 3 della Legge di Ampliamento è perciò in conflitto con la funzione dei diritti di opposizione, che proteggono effettivamente gli stati membri da ulteriori – non prevedibili – modifiche del Trattato, in quanto esso per questa clausola prevede che la Competenza di decisione sull'esercizio dei diritti di rifiuto nei casi di una legislazione concorrente spetterebbe al Bundestag solo quando il Bundesrat non si opponesse. Una rappresentazione differenziata dell'esercizio del diritto di rifiuto, come nell'Art. 1 § 4 Par. 3 N. 3 della Legge di Ampliamento, non risponde alla Responsabilità generale di integrazione del Bundestag. Di conseguenza la Costituzione richiede che sia attribuita al Bundestag la Competenza decisionale sull'esercizio del diritto di rifiuto in questi casi, indipendentemente da una delibera del Bundesrat.
416
Sulla base delle ulteriori Clausole-ponte speciali nell'Art. 31 Par. 3 TUE-Lisbona, Art. 153 Par. 2 e 4, Art. 192 Par. 2, Art. 312 Par. 2 come pure Art. 333 Par. 1 e Par. 2 TUE, che non contemplano un diritto di rifiuto per i parlamenti nazionali, per la Repubblica Federale Tedesca può essere adottata una legge vincolante nell'Unione Europea solo quando il Bundestag e, nella misura in cui la disciplina sulla legislazione lo richiede il Bundesrat, abbiano in precedenza concesso la propria approvazione di una precisa proposta di delibera, entro una scadenza, ancora da definire, ai sensi della scadenza stabilita nell'Art. 48 Par. 7 e 3 TUE-Lisbona, laddove un silenzio del Bundestag o del Bundesrat non deve essere interpretato come approvazione.
417
Qualora si applicasse la Clausola di Flessibilità nell'Art. 352 TFUE, questa richiede anche una legge ai sensi dell'Art. 23 Par. 1 Prop. 2 GG.
418
Nel quadro della procedura di "freno di emergenza" secondo l'Art. 48 Par. 3 e Art. 83 Par. 3 TFUE, il governo federale tedesco può agire in seno al Consiglio solo dietro esplicita istruzione del Bundestag e, nella misura in cui lo richiede la disciplina sulla legislazione, del Bundesrat.
419
Nell'ambito della cooperazione in materia di giustizia penale, l'esercizio dell'Art. 83 Par. 1 e 3 TFUE richiede una legge preventiva, ai sensi dell'Art. 23 Par. 1 Prop. 2 GG. Qualora nell'ambito dell'Art. 82 Par. 2 e 3 Lettera d e Art. 83 Par. z 1 e 3 TFUE si applicasse la Clausola-ponte generale, questa necessita – come nel resto dei casi di applicazione della Clausola-ponte generale – la preventiva approvazione del Bundestag e del Bundesrat in forma di una legge ai sensi dell'Art. 23 Par. 1 Prop. 2 GG. Eventualmente vale anche nei casi dell'Art. 86 Par. 4 TFUE (poteri della procura europea) e dell'Art. 308 Par. 3 TFUE (Statuto della Banca Europea per gli Investimenti).
D.
420
Considerando che la Legge di Ratifica del Trattato di Lisbona è in accordo con la Costituzione solo se osserva le motivazioni [Gründe] di questa sentenza e che la Legge di Ampliamento è in parte anticostituzionale, si devono parzialmente risarcire le spese dei ricorrenti ai sensi del § 34° Par. 2 e 3 Corte Costituz.. Per cui vanno risarcite le spese dei ricorrenti III per la metà, dei ricorrenti IV e VI ognuno per un quarto come pure i ricorrenti V e la ricorrente II ognuno per un terzo.
E.
421
Questa sentenza è stata votata all'unanimità, e con 7:1 voti per quanto riguarda le motivazioni.
Ora più di prima, il Trattato di Lisbona è anticostituzionale
9 luglio 2009 (MoviSol)
- Pubblichiamo il testo del dispositivo e alcune delle motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 30 giugno 2009, che ha bocciato la legge di attuazione del Trattato di Lisbona. Le riserve che la nuova legge di attuazione dovrà incorporare sono tali che la Germania si è ritagliata uno stato di eccezione all'interno del Trattato stesso. Questo significa che tutti i paesi firmatari non hanno firmato lo stesso trattato che, a questo punto, è anticostituzionale.
Linee guida
1. La Costituzione (Grundgesetz) permette con l'Art. 23 la partecipazione ad una Unione Europea concepita come associazione (Verbund) di stati, e il suo sviluppo. Il termine Verbund esprime una stretta associazione a lungo termine di stati che rimangono sovrani, i quali esercitano il potere pubblico sulle basi di un trattato, il cui ordinamento fondamentale è comunque nella sola disposizione degli stati membri e in cui i popoli – cioè i possessori di cittadinanza – degli stati membri rimangono i soggetti della legittimazione democratica.
2. L'integrazione europea sulla base di un trattato di unione tra stati sovrani non deve essere realizzata in modo tale che negli stati membri non rimanga più spazio a sufficienza per la determinazione politica delle condizioni di vita economica, culturale e sociale. Ciò vale specialmente per gli ambiti che influiscono sulle condizioni di vita dei cittadini, principalmente lo spazio privato della responsabilità personale protetto dalla costituzione, e sulla sicurezza personale e sociale, come pure per quelle decisioni politiche che in particolar modo fanno riferimento a preintendimenti culturali, storici e linguistici e che si dispiegano discorsivamente nello spazio politico pubblico organizzato, dei partiti e del parlamento.
3. La Corte Costituzionale verifica se gli atti legislativi degli organi e degli enti europei si mantengono nei limiti dell'autorità a loro attribuita dalle singole e limitate deleghe (Qui riferimento a precedenti sentenze costituzionali, 58, 89 e 155 credo –CC). a salvaguardia del principio di sussidiarietà [affermato] nella comunità e nel diritto dell'unione (Art. 5 Prop. 2 TCE; Art. 5 Par. 1 Prop. 2 e Par. 3 del Trattato sull'Unione Europea nella versione del Trattato di Lisbona ). Inoltre, la Corte Costituzionale verifica se viene salvaguardato il nocciolo dell'identità costituzionale della Grundegesetz secondo l'Art. 23 Par. 1 Prop. 3 in congiunzione con l'Art. 79 Par. 3 della Costituzione (cfr. sentenze 113, 273, 296). L'esercizio di questa competenza di controllo ratificata nella legge costituzionale segue il principio di benevolenza verso il diritto europeo (Europarechtsfreundlichkeit) della Costituzione, e perciò non contraddice nemmeno la norma sulla cooperazione leale (Art. 4 Par. 3 TUE-Lisbona); altrimenti nell'avanzare dell'integrazione non potrebbero essere tutelate le strutture costituzionali e politiche fondamentali degli stati membri sovrani, riconosciute dall'Art. 4 Par. 2 Prop. 1 TUE-Lisbona. Pertanto le tutele costituzionali e del diritto europeo sull'identità costituzionale nazionale nella giurisdizione europea vanno a braccetto.
(...)
Sentenza
Considerato in diritto:
1. I procedimenti vengono riuniti sotto una unica sentenza.
2. L'istanza del ricorrente nell' Organstreitverfahren (Giudizio sull'attribuzione dei poteri) I. viene respinta.
3. L'istanza della ricorrente nell'Organstreitverfahren II. viene respinta.
4.
a. La legge sull'allargamento e il rafforzamento dei diritti del Bundestag e del Bundesrat negli affari dell'Unione Europea (Documento parlamentare 16/8489) viola l'Articolo 38, Par. 1 in collegamento con l'Art. 23 Par. 1 della Costituzione (Grundgesetz), nella misura in cui i diritti di partecipazione del Parlamento tedesco non sono rappresentati a sufficienza come dai motivi elencati sotto C. II. 3.
b. Prima che entri in vigore la legge che accoglie il dettato costituzionale sulla rappresentazione dei diritti di partecipazione, il documento di ratifica della Repubblica Federale Tedesca al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che cambia il Trattato dell'Unione Europea e il Trattato sulla Fondazione della Comunità Europea (Gazzetta Ufficiale 2008 II Pagina 1039) non può essere depositato.
5. Gli altri ricorsi costituzionali vengono respinti.
6. La Repubblica Federale Tedesca è tenuta a rimborsare le spese del processo al ricorrente III. per la metà, ai ricorrenti IV. E VI. ciascuno per un quarto, così come i ricorrenti V. e la ricorrente II. ognuno per un terzo.
Motivazioni
(...)
276
a) Nell'attuale stato di integrazione, anche con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, L'Unione Europea non raggiunge alcuna forma che esprima il livello di legittimazione di una democrazia statuale costituzionale.
289
dd) L'attuale – se paragonato ai requisiti della democrazia statuale – deficit del potere sovrano europeo non può essere compensato da altre norme del Trattato di Lisbona e perciò non può essere giustificato.
293
(3) Anche il riconoscimento istituzionale dei parlamenti degli stati membri per mezzo del Trattato di Lisbona non può controbilanciare il deficit nella catena di legittimazione diretta, basata sull'elezione dei deputati al Parlamento Europeo, del potere sovrano europeo. La posizione dei parlamenti nazionali viene considerevolmente indebolita, per mezzo della diminuizione delle decisioni unanimi e la sovranazionalizzazione della cooperazione di polizia e di giustizia nell'azione penale. La compensazione prevista dal Trattato, tramite il rafforzamento della Sussidiarietà nella procedura ordinaria sposta – su questo si è registrata unanimità nel dibattimento – gli attuali diritti di autodeterminazione politica sui binari di possibilità di influenzare la procedura ordinaria e dei diritti di ricorso perseguibili giuridicamente.
(...)
406
3. La legge sull'Ampliamento e il rafforzamento dei diritti del Bundestag e del Bundesrat negli affari dell'Unione Europea (Legge di Ampliamento) viola l'Art. 38, Par. 1 in congiunzione con l'Art. 23, Par. 1 della Grundgesetz (GG), poiché i diritti partecipativi del Bundestag e del Bundesrat non sono elaborati nella misura richiesta.
407
a) Con la Legge di Ampliamento non ancora firmata dal Presidente, dovrebbero essere stabilite le precondizioni per cui il Bundestag e – nelle funzioni di Camera di un Parlamento nazionale – il Bundesrat riconoscono i diritti concessi attraverso il Trattato di Lisbona (Gazzetta Ufficiale 16/8489, P. 7). La legge regola l'esercizio dei Diritti nel quadro dei controlli di sussidiarietà (Art. 1 § 2 e § 3 della Legge di Ampliamento) come pure il diritto previsto esplicitamente nel Trattato di Lisbona, di respingere gli atti legislativi dell'UE che cambiano il Trattato previsti dalla Procedura-Ponte secondo l'Art. 48, Par. 7 e Par. 3 TUE-Lisbona e Art. 81 Par. 3 e Par. 3 (sic) TFUE (Art. 1 § 4 della Legge di Ampliamento).
408
La legge inoltre autorizza l'assemblea plenaria del Bundestag a conferire alla Commissione per gli Affari dell'Unione Europea da esso convocata secondo l'Art. 45 GG, i poteri di affermare i propri diritti – incluse le restrizioni che derivano dalle prescrizioni della Legge di Ampliamento all'attività legislativa nei ricorsi di Sussidiarietà [Subsidiaritätsklage] e nei diritti di rifiuto nel quadro della Procedura-ponte (cfr. qui Gazz. Uff. 16/8489, p. 8) - nei confronti degli organi dell'Unione Europea (Art. 1 § 5 della Legge di Ampliamento).
409
b) Nel caso in cui gli stati membri, sulla base dei princìpi della delega limitata dei poteri, [applichino] la legge del Trattato europeo in tal modo che un cambiamento della legge del Trattato può essere introdotta semplicemente senza procedura di ratifica, solamente o in gran parte tramite gli organi dell'Unione Europa – pur con l'approvazione del Consiglio – gli organi costituzionali nazionali sono tenuti ad una particolare responsabilità nel quadro della partecipazione. Questa Responsabilità di Integrazione è sufficiente a salvaguardare la costituzionalità degli atti, in particolare per l'Art. 23 Par. 1 GG. La Legge di Ampliamento non è di salvaguardia, perché nel quadro delle modifiche al Trattato e alle procedure legislative non sono stati introdotti sufficienti diritti partecipativi.
410
aa) La Legge di Ampliamento ha la funzione di rappresentare e concretizzare nel diritto nazionale al livello della legislazione semplice i diritti di partecipazione, concessi costituzionalmente, dei corpi legislativi al processo di integrazione europeo. Al proposito, l'accordo tra il Bundestag e il governo federale tedesco sulla cooperazione negli Affari dell'Unione Europea del 28 settembre 2006 ( ) non è sufficiente sia per la sua natura giuridica non chiara ( ), sia per il contenuto ( ). Il Bundestag e il Bundesrat devono perciò avere la possibilità di decidere nuovamente le procedure e le forme della propria partecipazione, in linea con le ragioni di questa sentenza.
411
bb) Il Bundestag e il Bundesrat devono tener conto, nel nuovo atto legislativo, che essi devono accettare la propria Responsabilità di Integrazione in numerosi casi dello sviluppo dinamico del Trattato:
412
Mentre la procedura ordinaria di modifica (Art. 48 Par. 2 fino a Par. 5 TUE-Lisbona) è sottoposta alla classica riserva di ratifica per i Trattati di diritto internazionale, secondo la Costituzione anche le modifiche della legge primaria nella procedura semplificata (Art. 48 Par. 6 TUE-Lisbona) richiedono una legge di ratifica secondo l'Art. 23 Par. 1 Prop. 2 e eventualmente Prop. 3 GG. La stessa precondizione vale per le procedure di modifica secondo l'Art. 48 Par. 6 TUE-Lisbona (Art. 42 Par. 2 e Par. 1 TUE-Lisbona; Art. 25 Par. 2, Art. 218 Par. 8 e Par. 2 Prop. 2, Art. 223 Par. 1 e 2, Art. 262 e Art. 311 Par. 3 TFUE).
413
Nell'ambito di applicazione della Procedura-ponte generale secondo l'Art. 48 Par. 7 TUE-Lisbona e delle Clausole-ponte speciali, il legislatore non può cedere né concedere anticipatamente e astrattamente "in provvista", tramite la Legge di Ampliamento, la sua necessaria e costitutiva ratifica di una iniziativa del Consiglio Europeo o del Consiglio per il passaggio dall'unanimità alla maggioranza qualificata per le decisioni nel Consiglio e per il passaggio da una procedura legislativa particolare alla procedura legislativa ordinaria. Con l'approvazione di una modifica della legge primaria dei Trattati nell'ambito di applicazione della Clausola-ponte generale e delle Clausole-ponte speciali, il Bundestag e il Bundesrat decidono l'estensione dei vincoli che si rifanno ad un Trattato di diritto internazionale e si assumono perciò la responsabilità politica nei confronti del cittadino (cfr. sentenze Corte Cost. 104, 151 <209>; 118, 244, <260; 121, 135 <157>). La responsabilità giuridica e politica del Parlamento, perciò, non si esaurisce in un atto di ratifica una tantum – anche nel caso dell'integrazione europea – bensì si estende anche alla successiva applicazione del Trattato. Un silenzio del Bundestag e del Bundesrat perciò non è sufficiente come assunzione di responsabilità.
414
Nella misura in cui la Procedura-ponte generale secondo l'Art. 48 Par. 7 e 3 TUE-Lisbona come pure la Clausola-ponte speciale secondo l'Art. 81 Par. 3 e 3 (sic) TFUE concedono il diritto di rifiuto ai parlamenti nazionali, ciò non equivale sufficientemente alla procedura di ratifica. E' perciò indispensabile che il rappresentante del governo tedesco nel Consiglio Europeo o nel Consiglio possa approvare una proposta di decisione solo quando egli abbia precedentemente ricevuto il mandato con una legge del Bundestag e del Bundesrat entro una scadenza, ancora da definire, ai sensi della scadenza stabilita nell'Art. 48 Par. 7 e 3 TUE-Lisbona e ai sensi dell'Art. 23 Par. 1 Prop. 2 GG.
415
L'Art. 1 § 4 Par. 3 N. 3 della Legge di Ampliamento è perciò in conflitto con la funzione dei diritti di opposizione, che proteggono effettivamente gli stati membri da ulteriori – non prevedibili – modifiche del Trattato, in quanto esso per questa clausola prevede che la Competenza di decisione sull'esercizio dei diritti di rifiuto nei casi di una legislazione concorrente spetterebbe al Bundestag solo quando il Bundesrat non si opponesse. Una rappresentazione differenziata dell'esercizio del diritto di rifiuto, come nell'Art. 1 § 4 Par. 3 N. 3 della Legge di Ampliamento, non risponde alla Responsabilità generale di integrazione del Bundestag. Di conseguenza la Costituzione richiede che sia attribuita al Bundestag la Competenza decisionale sull'esercizio del diritto di rifiuto in questi casi, indipendentemente da una delibera del Bundesrat.
416
Sulla base delle ulteriori Clausole-ponte speciali nell'Art. 31 Par. 3 TUE-Lisbona, Art. 153 Par. 2 e 4, Art. 192 Par. 2, Art. 312 Par. 2 come pure Art. 333 Par. 1 e Par. 2 TUE, che non contemplano un diritto di rifiuto per i parlamenti nazionali, per la Repubblica Federale Tedesca può essere adottata una legge vincolante nell'Unione Europea solo quando il Bundestag e, nella misura in cui la disciplina sulla legislazione lo richiede il Bundesrat, abbiano in precedenza concesso la propria approvazione di una precisa proposta di delibera, entro una scadenza, ancora da definire, ai sensi della scadenza stabilita nell'Art. 48 Par. 7 e 3 TUE-Lisbona, laddove un silenzio del Bundestag o del Bundesrat non deve essere interpretato come approvazione.
417
Qualora si applicasse la Clausola di Flessibilità nell'Art. 352 TFUE, questa richiede anche una legge ai sensi dell'Art. 23 Par. 1 Prop. 2 GG.
418
Nel quadro della procedura di "freno di emergenza" secondo l'Art. 48 Par. 3 e Art. 83 Par. 3 TFUE, il governo federale tedesco può agire in seno al Consiglio solo dietro esplicita istruzione del Bundestag e, nella misura in cui lo richiede la disciplina sulla legislazione, del Bundesrat.
419
Nell'ambito della cooperazione in materia di giustizia penale, l'esercizio dell'Art. 83 Par. 1 e 3 TFUE richiede una legge preventiva, ai sensi dell'Art. 23 Par. 1 Prop. 2 GG. Qualora nell'ambito dell'Art. 82 Par. 2 e 3 Lettera d e Art. 83 Par. z 1 e 3 TFUE si applicasse la Clausola-ponte generale, questa necessita – come nel resto dei casi di applicazione della Clausola-ponte generale – la preventiva approvazione del Bundestag e del Bundesrat in forma di una legge ai sensi dell'Art. 23 Par. 1 Prop. 2 GG. Eventualmente vale anche nei casi dell'Art. 86 Par. 4 TFUE (poteri della procura europea) e dell'Art. 308 Par. 3 TFUE (Statuto della Banca Europea per gli Investimenti).
D.
420
Considerando che la Legge di Ratifica del Trattato di Lisbona è in accordo con la Costituzione solo se osserva le motivazioni [Gründe] di questa sentenza e che la Legge di Ampliamento è in parte anticostituzionale, si devono parzialmente risarcire le spese dei ricorrenti ai sensi del § 34° Par. 2 e 3 Corte Costituz.. Per cui vanno risarcite le spese dei ricorrenti III per la metà, dei ricorrenti IV e VI ognuno per un quarto come pure i ricorrenti V e la ricorrente II ognuno per un terzo.
E.
421
Questa sentenza è stata votata all'unanimità, e con 7:1 voti per quanto riguarda le motivazioni.
BERLUSCONI SOTTO ATTACCO: L'OBBIETTIVO E' TREMONTI.
Riprendiamo da: http://www.movisol.org/
Perché la stampa inglese attacca l'Italia
Aggiornamento: il Guardian attacca la presidenza italiana del G8
8 luglio 2009 (MoviSol)
- A poche ore dall'inizio del G8 dell'Aquila, il quotidiano londinese il Guardian sferra un attacco durissimo contro il Governo italiano, accusando l'esecutivo italiano di aver fallito miseramente nella preparazione del vertice. Addirittura prospetta l'esclusione dell'Italia dal G8: "Ci sono pressioni crescenti da altri stati membri [del G8, NdR] per fare espellere l'Italia, secondo fonti altolocate".
L'articolo del Guardian fa parte di una campagna mediatica britannica che va avanti da settimane, il cui vero scopo è quello di destabilizzare l'Italia, paese dove il movimento di Lyndon LaRouche ha un'influenza crescente a livello politico, e dove il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti si è opposto agli schemi di salvataggio britannici per tentare di tenere in piedi il sistema finanziario internazionale in bancarotta.
Il quotidiano britannico afferma che l'Italia non ha sviluppato "alcuna iniziativa sostanziale" e quindi "gli Stati Uniti hanno preso in mano la situazione. Washington ha organizzato le telefonate degli sherpa… tentando di dare uno scopo al vertice". Cita "funzionari altolocati" che accusano l'Italia di aver organizzato male l'incontro e di non fare il suo dovere come membro del G8, prendendo come pretesto la mancanza di cooperazione con le iniziative "umanitarie" per l'Africa di personaggi come Tony Blair e Bob Geldof, e riferendosi anche agli scandali intorno al Presidente del Consiglio Berlusconi.
Ma il vero motivo dietro la campagna di stampa viene svelato poco dopo. Si dice che la bozza del comunicato "è praticamente vuota" e che l'Italia ha cercato di coprire le sue debolezze aumentando il numero degli invitati. Non si è voluto raggiungere l'accordo prima del vertice? Orrore! C'è il rischio che non si avalli automaticamente la linea pro-City di Londra, anti-Rooseveltiana, che viene ripetuta incessantemente nelle maggiori capitali in questi mesi. Berlusconi si è impegnato a proporre le riforme sviluppate da Giulio Tremonti in merito alla riorganizzazione del sistema finanziario internazionale, ma è chiaro che il Guardian e i suoi mandanti vogliono evitare qualsiasi discussione su questo punto.
Perché la stampa inglese attacca l'Italia...
E' in atto un'operazione coperta contro il Governo italiano. Si tratta della ripetizione di quell'operazione che già scoppiò intorno a Clinton a fine anni '90. Oggi come allora, è il "fattore LaRouche" a rendere necessarie operazioni multilivello che passano dai media ai tribunali ai servizi segreti deviati, di modo da screditare, delegittimare, privare di autorevolezza ogni volontà politica riformatrice dell'attuale ordine finanziario internazionale alla luce di un principio di giustizia che riporti le Nazioni verso un'epoca di sviluppo e di pace. Infatti il ministro Tremonti, che è allo stato attuale una delle personalità più ascoltate in Europa, sostiene la Nuova Bretton Woods, il progetto per un nuovo sistema finanziario internazionale che Lyndon LaRouche propose nel febbraio del 1997 e che Bill Clinton e il Segretario al Tesoro Robert Rubin presero in considerazione qualche mese più tardi. Ecco che mentre Bill Clinton vide inibita ogni sua capacità politica con lo scandalo Lewinsky, l'Italia rischia di subire oggi il medesimo destino, in un 2009 durante il quale ricoprirà il ruolo di presidente del G8.
Un cittadino dotato di un minimo senso critico dovrebbe chiedersi del perché della recente pioggia di scandali e critiche espresse al Governo italiano proprio in questo momento. La risposta più immediata potrebbe essere quella della importante fase pre-elettorale appena conclusasi in Italia. Ma in realtà vi è molto di più. Vi è molto di più perché al "caso Berlusconi" hanno partecipato in primo luogo i media internazionali. Da Repubblica, a El Pais, alla Bbc, alla Cnn, si tratta di una rete mediatica legata ai circoli bancari londinesi, ed a personaggi a questi legatissimi come Carlo De Benedetti, George Soros, Ted Turner. Anche i "moralizzatori", quelli che ce l'hanno con la politica, come Di Pietro e Grillo per esempio, sono complici di questi circoli. Non è un caso per esempio che Grillo durante uno spettacolo dell'inverno del 2003, definì il megaspeculatore George Soros ed il magnate dei media Ted Turner, come modelli di capitalismo etico. Tanto sono "etici" che entrambi aderiscono alle tesi neomaltusiane (per la riduzione della popolazione mondiale) [1].
La cittadinanza dovrebbe dunque quanto meno prendere le distanze da una operazione che è un palese tentativo di condizionare la sovranità politica italiana da parte di forze private nazionali ed estere.
In Italia gli scandali intorno al Presidente Berlusconi hanno rappresentato l'ancora di salvataggio a cui è ricorso il potentato finanziario dietro al Gruppo L'Espresso per impedire la disintegrazione della creatura politica che sponsorizzano, il Partito Democratico. Dunque, il dato politico principale della faccenda è che il PD si trova ad un livello di pochezza ideale da farsi dettare l'agenda politica dal gossip de La Repubblica piuttosto che fare politica intorno a questioni fondanti. Tuttavia tra queste questioni fondanti vi è la riforma del sistema finanziario internazionale che il Governo italiano non riesce a portare avanti a livello di G8 o G20 – ma allora qui si dovrebbe rivolgere un duro atto di accusa verso Gordon Brown! – ; la questione del flusso creditizio che non arriva dalle banche – ed allora qui si dovrebbe dar ragione a Tremonti quando propone i Tremonti Bond e decide di istituire il controllo prefettizio sulle banche, invece che invocare il "trascendentale" principio dell'indipendenza delle banche! – ; la questione Alitalia, che era opportuno tenere in mano pubblica e rifinanziare – ma allora qui invece che rivolgere un j'accuse al Governo lo si dovrebbe rivolgere alla legislazione europea! – . Queste vicende mostrano le lacune del patrimonio ideale dell'attuale PD e del ventennale conformarsi della sua dirigenza all'ideologia liberista e alla globalizzazione finanziaria. Si tratta di un vero e proprio tradimento di quello che dovrebbe essere il patrimonio genetico del Partito Democratico, così come si espresse durante l'era di Franklin Delano Roosevelt, in quanto esperienza decisiva dal punto di vista storico, sia sul fronte economico che sul fronte delle relazioni internazionali.
La presidenza del G8 all'Italia
Così La Repubblica si è avvantaggiata delle operazioni sporche di personaggi su cui la magistratura dovrebbe aprire un'inchiesta per verificare se appartenenti o comunque vicini ai servizi segreti deviati – mentre il PD si è avvantaggiato dell'inchiesta di Repubblica. A livello elettorale tutto ciò è costato in termini di voti quasi dieci punti percentuali al PdL, ma ha fatto riguadagnare al PD ben pochi punti percentuali rispetto ai minimi di consenso a cui veniva dato.
Ma a queste vicende è stata data un'eco internazionale, mentre appunto l'Italia per questo 2009 riveste il ruolo di presidente in seno agli incontri del G8. Se l'Italia non avesse rivestito questo ruolo, la grande eco internazionale data al sexygate di Berlusconi non ci sarebbe stata. Ma invece Berlusconi, pur con i suoi chiari limiti, evidenziati dalle ripetute dichiarazioni sul fatto che la crisi sarebbe solo "psicologica", ha scelto come superministro dell'Economia un personaggio un po' eccentrico come Tremonti, che nonostante sia un uomo fedele alla politica del premier, gode trasversalmente della simpatia e del rispetto di gran parte dei politici e dei cittadini italiani. E per l'oligarchia finanziaria la pericolosità del Governo Berlusconi risiede in particolare nel Giulio Tremonti che parla di valori e di morale, che parla di legge e politica sovraordinata ai desiderata dei banchieri, che partecipa ad incontri pubblici con Lyndon LaRouche, che non perde occasione per ricordare che il problema di fondo dell'attuale fase storica non sono le liberalizzazioni o la riforma delle pensioni – tutta roba che bastona lavoratori e pensionati per dare nuovi aiuti agli speculatori – quanto il magnetismo esercitato dai prodotti speculativi sulle banche e la parallela allergia che hanno verso l'economia reale. Secondo Tremonti l'attuale "stabilizzazione" del sistema finanziario decantata dai cosiddetti esperti in realtà significa soltanto porre le basi per una nuova crisi. Se non si neutralizza il meccanismo dei derivati e altri titoli altamente speculativi non si potrà effettuare un cambiamento vero.
Le cose che LaRouche sostiene, con la crisi finanziaria ed economica in corso fanno sempre più breccia anche tra chi finora credeva di poter fare politica accettando che la questione della sovranità creditizia e monetaria potesse essere lasciata alle autorità finanziarie ed ai banchieri. Se queste divengono oggetto di discussione tra più leader nazionali, l'oligarchia finanziaria rischia di ritrovarsi in serie difficoltà. E allora, anche per rifarsi all'articolo di Lodovico Festa comparso su Il Foglio del 30 giugno che centra piuttosto bene il punctum dolens di tutta la questione, il problema non è tanto ciò che ha fatto o detto sinora Tremonti, quanto il processo che egli potrebbe mettere in moto. [2]
Il dato comune dell'attacco scandalistico di oggi con quello che riguardò Bill Clinton nel 1998, è che oggi come allora sul tavolo di discussione di chi ricopre un ruolo che potrebbe essere cruciale per la storia, vi è la proposta di Nuova Bretton Woods di LaRouche. LaRouche di fatto è vittima di ostracismo, diffamazioni e menzogne da circa quarant'anni, ma la capacità del suo movimento politico di far arrivare le sue idee ai piani alti della politica mondiale è assai efficace. Di fatto i sexygate hanno la capacità di delegittimare agli occhi altrui, e di inibire la capacità propositiva di chi è fautore di proposte concettualmente complesse, che rompono con gli schemi a cui si è abituati.
Sia chiaro che qui non si prendono le difese di Berlusconi e tanto meno si intende addentrarsi negli scandali, ma si interviene sul fatto che essi vengano artatamente strumentalizzati per condizionare la sovranità nazionale italiana.
Claudio Giudici
Movimento Internazionale per i diritti civili - Solidarietà
Note:
[1] - Il 5 maggio alcuni tra i più ricchi personaggi del mondo si sono riuniti segretamente a New York. Tre settimane dopo, la notizia è finita sul Sunday Times, in un articolo di John Harlow intitolato "Club di miliardari si adopera per ridurre la popolazione", che ha anche rivelato l'ordine del giorno. La riunione sembra essere stata convocata su iniziativa di Bill Gates, l'uomo più ricco del mondo secondo Forbes e fondatore di Microsoft, dal numero due sulla lista di Forbes Warren Buffett (il quale ha versato 31 miliardi di dollari alla Fondazione Bill e Melinda Gates) e da David Rockefeller, [...]. Oltre a questi tre personaggi, alla riunione segreta erano presenti il sindaco di New York Michael Bloomberg, il famoso speculatore George Soros, il cofondatore del Blackstone Group Peter G. Peterson (tra i promotori dei tagli alla sanità pubblica), l'ex manager di hedge fund Julian H. Robertson Jr., l'ex presidente della Cisco Systems John Morgridge con la consorte Tashia, David Rockefeller Jr. e i magnate della comunicazione Ted Turner e Oprah Winfrey. "Inizialmente, i partecipanti si sono rifiutati di rivelare dettagli sulla riunione, durata cinque ore, citando un accordo per proteggerne il carattere confidenziale", ha riferito il Times. Apparentemente si è cominciato con un intervento di quindici minuti in cui ciascuno ha perorato la propria "causa" particolare. Poi a cena, secondo John Harlow, "prendendo spunto da Gates, hanno tutti concordato che la sovrappopolazione" fosse la "causa-ombrello" che abbraccia ogni altra preoccupazione. La seduta è stata talmente "discreta" che alcuni collaboratori dei miliardari credevano che il loro boss partecipasse a un "briefing sulla sicurezza". Un partecipante ha affermato che c'è stato consenso sull'appoggiare una strategia "per combattere la crescita demografica in quanto minaccia ambientale, sociale e industriale potenzialmente disastrosa". I governi sono stati giudicati incapaci di scongiurare il disastro incombente. Secondo ABC News, "La riunione ha ricordato quelle che si tenevano nello studio di J.P. Morgan, in cui si ritrovavano i più importanti finanzieri americani per discutere come i cittadini privati potessero fermare il panico economico". (Fonte EIR – Strategic Alert edizione italiana, n. 23, 4 giugno 2009).
[2] - Il Financial Times del 9 aprile 2008, in un articolo di Tony Barber, che nello Strategic Alert n. 16 del 17 aprile 2008 segnalammo, in merito a Tremonti (in quel momento solo papabile ministro dell'Economia) sosteneva: "Quindi consideriamolo come un uovo di serpente che, schiuso, diverrebbe, secondo la sua natura nocivo, e uccidiamolo nel guscio".
Perché la stampa inglese attacca l'Italia
Aggiornamento: il Guardian attacca la presidenza italiana del G8
8 luglio 2009 (MoviSol)
- A poche ore dall'inizio del G8 dell'Aquila, il quotidiano londinese il Guardian sferra un attacco durissimo contro il Governo italiano, accusando l'esecutivo italiano di aver fallito miseramente nella preparazione del vertice. Addirittura prospetta l'esclusione dell'Italia dal G8: "Ci sono pressioni crescenti da altri stati membri [del G8, NdR] per fare espellere l'Italia, secondo fonti altolocate".
L'articolo del Guardian fa parte di una campagna mediatica britannica che va avanti da settimane, il cui vero scopo è quello di destabilizzare l'Italia, paese dove il movimento di Lyndon LaRouche ha un'influenza crescente a livello politico, e dove il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti si è opposto agli schemi di salvataggio britannici per tentare di tenere in piedi il sistema finanziario internazionale in bancarotta.
Il quotidiano britannico afferma che l'Italia non ha sviluppato "alcuna iniziativa sostanziale" e quindi "gli Stati Uniti hanno preso in mano la situazione. Washington ha organizzato le telefonate degli sherpa… tentando di dare uno scopo al vertice". Cita "funzionari altolocati" che accusano l'Italia di aver organizzato male l'incontro e di non fare il suo dovere come membro del G8, prendendo come pretesto la mancanza di cooperazione con le iniziative "umanitarie" per l'Africa di personaggi come Tony Blair e Bob Geldof, e riferendosi anche agli scandali intorno al Presidente del Consiglio Berlusconi.
Ma il vero motivo dietro la campagna di stampa viene svelato poco dopo. Si dice che la bozza del comunicato "è praticamente vuota" e che l'Italia ha cercato di coprire le sue debolezze aumentando il numero degli invitati. Non si è voluto raggiungere l'accordo prima del vertice? Orrore! C'è il rischio che non si avalli automaticamente la linea pro-City di Londra, anti-Rooseveltiana, che viene ripetuta incessantemente nelle maggiori capitali in questi mesi. Berlusconi si è impegnato a proporre le riforme sviluppate da Giulio Tremonti in merito alla riorganizzazione del sistema finanziario internazionale, ma è chiaro che il Guardian e i suoi mandanti vogliono evitare qualsiasi discussione su questo punto.
Perché la stampa inglese attacca l'Italia...
E' in atto un'operazione coperta contro il Governo italiano. Si tratta della ripetizione di quell'operazione che già scoppiò intorno a Clinton a fine anni '90. Oggi come allora, è il "fattore LaRouche" a rendere necessarie operazioni multilivello che passano dai media ai tribunali ai servizi segreti deviati, di modo da screditare, delegittimare, privare di autorevolezza ogni volontà politica riformatrice dell'attuale ordine finanziario internazionale alla luce di un principio di giustizia che riporti le Nazioni verso un'epoca di sviluppo e di pace. Infatti il ministro Tremonti, che è allo stato attuale una delle personalità più ascoltate in Europa, sostiene la Nuova Bretton Woods, il progetto per un nuovo sistema finanziario internazionale che Lyndon LaRouche propose nel febbraio del 1997 e che Bill Clinton e il Segretario al Tesoro Robert Rubin presero in considerazione qualche mese più tardi. Ecco che mentre Bill Clinton vide inibita ogni sua capacità politica con lo scandalo Lewinsky, l'Italia rischia di subire oggi il medesimo destino, in un 2009 durante il quale ricoprirà il ruolo di presidente del G8.
Un cittadino dotato di un minimo senso critico dovrebbe chiedersi del perché della recente pioggia di scandali e critiche espresse al Governo italiano proprio in questo momento. La risposta più immediata potrebbe essere quella della importante fase pre-elettorale appena conclusasi in Italia. Ma in realtà vi è molto di più. Vi è molto di più perché al "caso Berlusconi" hanno partecipato in primo luogo i media internazionali. Da Repubblica, a El Pais, alla Bbc, alla Cnn, si tratta di una rete mediatica legata ai circoli bancari londinesi, ed a personaggi a questi legatissimi come Carlo De Benedetti, George Soros, Ted Turner. Anche i "moralizzatori", quelli che ce l'hanno con la politica, come Di Pietro e Grillo per esempio, sono complici di questi circoli. Non è un caso per esempio che Grillo durante uno spettacolo dell'inverno del 2003, definì il megaspeculatore George Soros ed il magnate dei media Ted Turner, come modelli di capitalismo etico. Tanto sono "etici" che entrambi aderiscono alle tesi neomaltusiane (per la riduzione della popolazione mondiale) [1].
La cittadinanza dovrebbe dunque quanto meno prendere le distanze da una operazione che è un palese tentativo di condizionare la sovranità politica italiana da parte di forze private nazionali ed estere.
In Italia gli scandali intorno al Presidente Berlusconi hanno rappresentato l'ancora di salvataggio a cui è ricorso il potentato finanziario dietro al Gruppo L'Espresso per impedire la disintegrazione della creatura politica che sponsorizzano, il Partito Democratico. Dunque, il dato politico principale della faccenda è che il PD si trova ad un livello di pochezza ideale da farsi dettare l'agenda politica dal gossip de La Repubblica piuttosto che fare politica intorno a questioni fondanti. Tuttavia tra queste questioni fondanti vi è la riforma del sistema finanziario internazionale che il Governo italiano non riesce a portare avanti a livello di G8 o G20 – ma allora qui si dovrebbe rivolgere un duro atto di accusa verso Gordon Brown! – ; la questione del flusso creditizio che non arriva dalle banche – ed allora qui si dovrebbe dar ragione a Tremonti quando propone i Tremonti Bond e decide di istituire il controllo prefettizio sulle banche, invece che invocare il "trascendentale" principio dell'indipendenza delle banche! – ; la questione Alitalia, che era opportuno tenere in mano pubblica e rifinanziare – ma allora qui invece che rivolgere un j'accuse al Governo lo si dovrebbe rivolgere alla legislazione europea! – . Queste vicende mostrano le lacune del patrimonio ideale dell'attuale PD e del ventennale conformarsi della sua dirigenza all'ideologia liberista e alla globalizzazione finanziaria. Si tratta di un vero e proprio tradimento di quello che dovrebbe essere il patrimonio genetico del Partito Democratico, così come si espresse durante l'era di Franklin Delano Roosevelt, in quanto esperienza decisiva dal punto di vista storico, sia sul fronte economico che sul fronte delle relazioni internazionali.
La presidenza del G8 all'Italia
Così La Repubblica si è avvantaggiata delle operazioni sporche di personaggi su cui la magistratura dovrebbe aprire un'inchiesta per verificare se appartenenti o comunque vicini ai servizi segreti deviati – mentre il PD si è avvantaggiato dell'inchiesta di Repubblica. A livello elettorale tutto ciò è costato in termini di voti quasi dieci punti percentuali al PdL, ma ha fatto riguadagnare al PD ben pochi punti percentuali rispetto ai minimi di consenso a cui veniva dato.
Ma a queste vicende è stata data un'eco internazionale, mentre appunto l'Italia per questo 2009 riveste il ruolo di presidente in seno agli incontri del G8. Se l'Italia non avesse rivestito questo ruolo, la grande eco internazionale data al sexygate di Berlusconi non ci sarebbe stata. Ma invece Berlusconi, pur con i suoi chiari limiti, evidenziati dalle ripetute dichiarazioni sul fatto che la crisi sarebbe solo "psicologica", ha scelto come superministro dell'Economia un personaggio un po' eccentrico come Tremonti, che nonostante sia un uomo fedele alla politica del premier, gode trasversalmente della simpatia e del rispetto di gran parte dei politici e dei cittadini italiani. E per l'oligarchia finanziaria la pericolosità del Governo Berlusconi risiede in particolare nel Giulio Tremonti che parla di valori e di morale, che parla di legge e politica sovraordinata ai desiderata dei banchieri, che partecipa ad incontri pubblici con Lyndon LaRouche, che non perde occasione per ricordare che il problema di fondo dell'attuale fase storica non sono le liberalizzazioni o la riforma delle pensioni – tutta roba che bastona lavoratori e pensionati per dare nuovi aiuti agli speculatori – quanto il magnetismo esercitato dai prodotti speculativi sulle banche e la parallela allergia che hanno verso l'economia reale. Secondo Tremonti l'attuale "stabilizzazione" del sistema finanziario decantata dai cosiddetti esperti in realtà significa soltanto porre le basi per una nuova crisi. Se non si neutralizza il meccanismo dei derivati e altri titoli altamente speculativi non si potrà effettuare un cambiamento vero.
Le cose che LaRouche sostiene, con la crisi finanziaria ed economica in corso fanno sempre più breccia anche tra chi finora credeva di poter fare politica accettando che la questione della sovranità creditizia e monetaria potesse essere lasciata alle autorità finanziarie ed ai banchieri. Se queste divengono oggetto di discussione tra più leader nazionali, l'oligarchia finanziaria rischia di ritrovarsi in serie difficoltà. E allora, anche per rifarsi all'articolo di Lodovico Festa comparso su Il Foglio del 30 giugno che centra piuttosto bene il punctum dolens di tutta la questione, il problema non è tanto ciò che ha fatto o detto sinora Tremonti, quanto il processo che egli potrebbe mettere in moto. [2]
Il dato comune dell'attacco scandalistico di oggi con quello che riguardò Bill Clinton nel 1998, è che oggi come allora sul tavolo di discussione di chi ricopre un ruolo che potrebbe essere cruciale per la storia, vi è la proposta di Nuova Bretton Woods di LaRouche. LaRouche di fatto è vittima di ostracismo, diffamazioni e menzogne da circa quarant'anni, ma la capacità del suo movimento politico di far arrivare le sue idee ai piani alti della politica mondiale è assai efficace. Di fatto i sexygate hanno la capacità di delegittimare agli occhi altrui, e di inibire la capacità propositiva di chi è fautore di proposte concettualmente complesse, che rompono con gli schemi a cui si è abituati.
Sia chiaro che qui non si prendono le difese di Berlusconi e tanto meno si intende addentrarsi negli scandali, ma si interviene sul fatto che essi vengano artatamente strumentalizzati per condizionare la sovranità nazionale italiana.
Claudio Giudici
Movimento Internazionale per i diritti civili - Solidarietà
Note:
[1] - Il 5 maggio alcuni tra i più ricchi personaggi del mondo si sono riuniti segretamente a New York. Tre settimane dopo, la notizia è finita sul Sunday Times, in un articolo di John Harlow intitolato "Club di miliardari si adopera per ridurre la popolazione", che ha anche rivelato l'ordine del giorno. La riunione sembra essere stata convocata su iniziativa di Bill Gates, l'uomo più ricco del mondo secondo Forbes e fondatore di Microsoft, dal numero due sulla lista di Forbes Warren Buffett (il quale ha versato 31 miliardi di dollari alla Fondazione Bill e Melinda Gates) e da David Rockefeller, [...]. Oltre a questi tre personaggi, alla riunione segreta erano presenti il sindaco di New York Michael Bloomberg, il famoso speculatore George Soros, il cofondatore del Blackstone Group Peter G. Peterson (tra i promotori dei tagli alla sanità pubblica), l'ex manager di hedge fund Julian H. Robertson Jr., l'ex presidente della Cisco Systems John Morgridge con la consorte Tashia, David Rockefeller Jr. e i magnate della comunicazione Ted Turner e Oprah Winfrey. "Inizialmente, i partecipanti si sono rifiutati di rivelare dettagli sulla riunione, durata cinque ore, citando un accordo per proteggerne il carattere confidenziale", ha riferito il Times. Apparentemente si è cominciato con un intervento di quindici minuti in cui ciascuno ha perorato la propria "causa" particolare. Poi a cena, secondo John Harlow, "prendendo spunto da Gates, hanno tutti concordato che la sovrappopolazione" fosse la "causa-ombrello" che abbraccia ogni altra preoccupazione. La seduta è stata talmente "discreta" che alcuni collaboratori dei miliardari credevano che il loro boss partecipasse a un "briefing sulla sicurezza". Un partecipante ha affermato che c'è stato consenso sull'appoggiare una strategia "per combattere la crescita demografica in quanto minaccia ambientale, sociale e industriale potenzialmente disastrosa". I governi sono stati giudicati incapaci di scongiurare il disastro incombente. Secondo ABC News, "La riunione ha ricordato quelle che si tenevano nello studio di J.P. Morgan, in cui si ritrovavano i più importanti finanzieri americani per discutere come i cittadini privati potessero fermare il panico economico". (Fonte EIR – Strategic Alert edizione italiana, n. 23, 4 giugno 2009).
[2] - Il Financial Times del 9 aprile 2008, in un articolo di Tony Barber, che nello Strategic Alert n. 16 del 17 aprile 2008 segnalammo, in merito a Tremonti (in quel momento solo papabile ministro dell'Economia) sosteneva: "Quindi consideriamolo come un uovo di serpente che, schiuso, diverrebbe, secondo la sua natura nocivo, e uccidiamolo nel guscio".
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