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giovedì 20 agosto 2009

Vaccinazione non obbligatoria: i bambini non vaccinati vanno ammessi a scuola

La televisione non te lo dirà ma l'obbligo vaccinale nelle scuole è stato di fatto abrogato con il DPR n. 355 del 26 gennaio 1999. Le regioni Veneto, Piemonte e Lombardia hanno sospeso l'obbligo vaccinale:

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REGIONE VENETO
Legge regionale 23 marzo 2007, n. 7
Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
Sospensione dell’obbligo vaccinale.

1. Per tutti i nuovi nati a far data dal 1° gennaio 2008 è sospeso nella Regione del Veneto l’obbligo vaccinale disposto dalle seguenti leggi:
a) legge 6 giugno 1939, n. 891 “Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica”;
b) legge 5 marzo 1963, n. 292 “Vaccinazione antitetanica obbligatoria” e successive modificazioni e legge 20 marzo 1968, n. 419 “Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria”;
c) legge 4 febbraio 1966, n. 51 “Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica”;
d) legge 27 maggio 1991, n. 165 “Obbligatorietà della vaccinazione contro l’epatite virale B”.
2. Le vaccinazioni previste dalle leggi di cui al comma 1, continuano a costituire livello essenziale di assistenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” e dalla vigente normativa in materia; tali vaccinazioni sono offerte attivamente e gratuitamente dalle aziende unità locali socio-sanitarie (ulss), restando inserite nel calendario vaccinale dell’età evolutiva, approvato e periodicamente aggiornato dalla Giunta regionale, in conformità agli indirizzi contenuti nel vigente Piano nazionale vaccini, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia.
3. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati” e successive modificazioni e dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 “Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie”.

ARTICOLO 2
Disposizioni attuative.

1 La Giunta regionale, al fine di garantire un’offerta vaccinale uniforme su tutto il territorio regionale, emana le linee guida per la definizione delle azioni da applicarsi da parte delle competenti strutture delle aziende ulss.
2. Fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 1, le aziende ulss continuano ad eseguire le procedure attualmente praticate per le vaccinazioni dell’età evolutiva.

ARTICOLO 3
Comitato tecnico scientifico.
1. Al fine di valutare gli effetti derivanti dall’applicazione della presente legge, è istituito un Comitato tecnico scientifico, di seguito denominato Comitato, presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di prevenzione.
2. La Giunta regionale definisce la composizione ed il funzionamento del Comitato.
3. Previa intesa con il Ministero competente alle riunioni del Comitato partecipano il direttore del centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie ed un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità.
4. Il Comitato redige semestralmente un documento contenente la valutazione dell’andamento epidemiologico delle malattie per le quali la presente legge sospende l’obbligo vaccinale ed il monitoraggio dell’andamento dei tassi di copertura vaccinale nel territorio regionale, e lo trasmette, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, alla struttura della Giunta regionale competente in materia di prevenzione.

ARTICOLO 4
Ripristino dell’obbligo vaccinale.

1. In caso di pericolo per la salute pubblica conseguente al verificarsi di eccezionali e imprevedibili eventi epidemiologici relativi alle malattie per le quali la presente legge ha sospeso l’obbligo vaccinale, ovvero, derivante da una situazione di allarme per quanto attiene i tassi di copertura vaccinale evidenziata dal documento di cui all’articolo 3 redatto dal Comitato, il Presidente della Giunta regionale sospende, con motivata ordinanza, l’applicazione della presente legge.

ARTICOLO 5
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, quantificati in euro 5.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2007-2009, si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 23 marzo 2007


Decreto Presidente Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355(in GU 15 ottobre 1999, n. 243)
Regolamento recante modificazioni al DPR 1518/67 in materia di vaccinazioni obbligatorie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il D.P.R. 22.12.67, n. 1518, concernente regolamento per l'applicazione del titolo III del D.P.R. 11.2.61, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica, ed in particolare l'art. 47;
Visto l'art. 17, comma 1, della Legge 23.8.88, n. 400;
Udito il parere del Consiglio superiore di, sanità, espresso in data 30.9.98;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli. atti normativi nell'adunanza del 28.9.98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dei 5.11.98;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;
EMANA il seguente regolamento:

Art. 1
1. L'art. 47 del D.P.R. 22.12.67, n. 1518, è sostituito dal seguente:
"Art. 47. - l. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge 4.1.68, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e del D.P.R. 20.10.98, n. 403, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione.
2. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il direttore della scuola o il capo dell'istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanità. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami.3. E' fatta salva l'eventuale adozione da parte dell'autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'art. 117 del D.L.vo 31.3.98, n. 112.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. là fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare


Art. 117 del D.L.vo 31.3.98, n. 112: 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni...

Per informazioni: jmjkinga@gmail.com

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