IL PAPA “BUONO”, LA PEDOFILIA E IL CRIMEN SOLLICITATIONIS
La Chiesa Cattolica, fin dal tempo del papa San Pio V (XVI secolo), era severissima con i sodomiti, e maggiormente contro i pedofili: il papa san Pio V, con appositi documenti pontifici, stabilì che ogni ecclesiastico, di qualsiasi grado, si fosse macchiato dei peccati di sodomia o di pedofilia, venisse immediatamente privato di ogni grado ecclesiastico, di ogni beneficio della carica, e consegnato immediatamente alla giustizia dello Stato. Tale legge per la Chiesa, venne sempre rispettata ed osservata nei secoli fino all’avvento in Vaticano di papa Roncalli. Infatti, nel 1962, Giovanni XXIII emanò un documento di grave importanza per il clero, intitolato “Crimen Sollicitationis”, trattante tra l’altro proprio i casi di violenza sessuale o pedofilia, commessi dal clero. In tale documento, rimasto segreto per molto tempo, veniva stravolta la legislazione pontificia, imponendo il segreto sui processi.
Nel documento (rimasto segreto fino 18 maggio 2001, quando fu citato nell'EPISTOLA "DE DELICTIS GRAVIORIBUS" DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE) si legge:
(§11) «Nello svolgere questi processi, si deve avere maggior cura e attenzione che si svolgano con la massima riservatezza e, una volta giunti a sentenza e poste in esecuzione le decisioni del tribunale, su di essi si mantenga perpetuo riserbo. Perciò tutti coloro che a vario titolo entrano a far parte del tribunale, o che per il compito che svolgono siano ammessi a venire a conoscenza dei fatti, sono strettamente tenuti al più stretto segreto (il cosiddetto "segreto del Sant’Uffizio"), su ogni cosa appresa e con chiunque, pena la scomunica latae sententiae, per il fatto stesso di aver violato il segreto (senza cioè bisogno di una qualche dichiarazione); tale scomunica è riservata unicamente al sommo pontefice, escludendo dunque anche la Penitenzieria Apostolica. [ossia: tale scomunica può essere ritirata solamente dal papa, NdT] »
Il documento impone un vincolo assoluto di segretezza sia per le cause trattate che per il documento stesso, sia durante il procedimento che successivamente alla decisione ed esecuzione della sentenza (§11). Il giuramento di silenzio perpetuo su ogni cosa avvenuta durante le fasi del processo è obbligatorio per tutti gli intervenuti nel procedimento canonico: gli imputati ma anche le vittime dei crimini contestati e gli eventuali testimoni (§13). Per i membri del tribunale il testo del giuramento è fissato nella Formula A: « Prometto, mi obbligo e giuro che manterrò inviolabilmente il segreto su ogni e qualsiasi notizia, di cui io sia messo al corrente nell'esercizio del mio incarico, escluse solo quelle legittimamente pubblicate al termine e durante il procedimento » (Crimen sollicitationis, Formula A – Formula di giuramento di svolgere il proprio dovere [di testimone, consulente, ecc. NdT] fedelmente e di mantenere il segreto del Sant’Uffizio).
Il segreto non può essere violato in alcun modo dai membri del tribunale, «né direttamente né indirettamente», «nemmeno per un bene maggiore o per causa urgente e grave», «salvo dispensa esplicita del sommo pontefice», sotto pena di scomunica latae sententiae. L'accusato, che viola il segreto con persona diversa dal suo difensore, è semplicemente sospeso a divinis. Per gli accusatori e i testimoni, invece, non è prevista alcuna pena, a meno che gliene sia esplicitamente minacciata una nel corso dell'accusa, della deposizione o dell'escussione (§13).
Il documento impone un vincolo assoluto di segretezza sia per le cause trattate che per il documento stesso, sia durante il procedimento che successivamente alla decisione ed esecuzione della sentenza (§11). Il giuramento di silenzio perpetuo su ogni cosa avvenuta durante le fasi del processo è obbligatorio per tutti gli intervenuti nel procedimento canonico: gli imputati ma anche le vittime dei crimini contestati e gli eventuali testimoni (§13). Per i membri del tribunale il testo del giuramento è fissato nella Formula A: « Prometto, mi obbligo e giuro che manterrò inviolabilmente il segreto su ogni e qualsiasi notizia, di cui io sia messo al corrente nell'esercizio del mio incarico, escluse solo quelle legittimamente pubblicate al termine e durante il procedimento » (Crimen sollicitationis, Formula A – Formula di giuramento di svolgere il proprio dovere [di testimone, consulente, ecc. NdT] fedelmente e di mantenere il segreto del Sant’Uffizio).
Il segreto non può essere violato in alcun modo dai membri del tribunale, «né direttamente né indirettamente», «nemmeno per un bene maggiore o per causa urgente e grave», «salvo dispensa esplicita del sommo pontefice», sotto pena di scomunica latae sententiae. L'accusato, che viola il segreto con persona diversa dal suo difensore, è semplicemente sospeso a divinis. Per gli accusatori e i testimoni, invece, non è prevista alcuna pena, a meno che gliene sia esplicitamente minacciata una nel corso dell'accusa, della deposizione o dell'escussione (§13).
Tale documento contraddisse tutta la legislazione dei Papi cattolici, che nei secoli avevano colpito, subito e duramente, tutti gli infiltrati e i criminali che si nascondessero nel clero. Dagli anni ’60 del secolo scorso, per decenni, molti omosessuali e pedofili, infiltrati nella gerarchia, hanno avuto mano libera completa tra i fedeli ignari, nella più completa impunità. Proprio quando i comunisti americani, seguendo le direttive di Mosca, avevano infiltrato migliaia di compagni nella Chiesa cattolica (Cfr. voce Bella Dodd in en.wikipedia.org), per non parlare di quelli in tutto il mondo.
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