Una indulgenza plenaria al giorno, non giubilare ma ordinaria, applicabile anche ai defunti, può essere acquisita sempre da tutti i fedeli, in tutti i giorni dell’anno alle solite tre condizioni:
- Confessione;
- Comunione;
- Preghiera secondo le intenzioni del Papa.
Aggiungendo, a scelta, una delle seguenti opere di carità:
1. Recita comunitaria del Santo Rosario, anche in casa.
2. Il pio esercizio della Via Crucis davanti alle quattordici stazioni, in chiesa.
3. Visita al Santissimo Sacramento e Adorazione per almeno mezz’ora, in chiesa.
4. Lettura della Sacra Scrittura a modo di lettura spirituale, per almeno mezz’ora, in casa.
* L’acquisizione della indulgenza plenaria ordinaria, può essere anche offerta per indulgenziare un’anima del Purgatorio a scelta.
Indulgenze Plenarie concesse in determinati giorni
• 1 gennaio (conc. 26 § 1,1)
• Settimana per l’unità dei cristiani (conc. 11 § 1)
• Tutti i venerdì di Quaresima (conc. 8 § 1,2)
• Giovedì Santo (conc. 7 § 1, 2)
• Venerdì Santo (conc. 13 § 1)
• Sabato Santo (conc. 28 § 1)
• Solennità del Corpo e Sangue di Cristo
• Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù (conc. 3)
• Solennità dei santi Apostoli Pietro e Paolo (conc. 14 § 1; 33 § 1,2,3)
• 2 agosto (conc. 33 § 1.2.3.5) Perdono di Assisi
• Tutti i giorni dal 1 all’8 novembre (conc. 29 § 1,1) applicabile soltanto alle anime del Purgatorio
• Commemorazione di tutti i fedeli defunti (conc. 29 § 1,2)applicabile soltanto alle anime del Purgatorio
• Solennità di Cristo Re (conc. 2)
• 31 dicembre (conc. 26 § 1,2)
Indulgenze Plenarie concesse per circostanze particolari
• Benedizione papale (conc. 4)
• Celebrazione giubilari delle Ordinazioni (conc. 27 § 2)
• Congresso Eucaristico (conc. 7 § 1,4)
• Esercizi spirituali (conc. 10 § 1)
• Giornata universalmente dedicata a celebrare qualche fine religioso
(conc. 5)
• Giorno anniversario del proprio Battesimo (conc. 28 § 1)
• Giorno della Consacrazione della Famiglia (conc. 1)
• Giorno della dedicazione della Chiesa o dell’Altare (conc. 33 § 1,6).
• Giorno fissato per una chiesa stazionale (conc. 33 § 2)
• In punto di morte (conc. 12)
• Nella celebrazione liturgica del Fondatore di Istituti di vita consacrata
e di Società di vita apostolica (conc. 33 § 1,7)
• Nella solennità del Titolare di una basilica minore, di una chiesa cattedrale,
di un santuario, di una chiesa parrocchiale (conc. 33 § 1,2-5).
• Pellegrinaggio (conc. 33 § 1,1,3)
• Prima comunione (conc. 8 § 1,1)
• Prima Messa (conc. 27 § 1)
• Processione eucaristica (conc. 7 § 1,3)
• Sacre Missioni (conc. 16 § 1)
• Sinodo diocesano (conc. 31)
• Una volta all’anno, in un giorno scelto liberamente (conc. 33 § 1,2,4)
• Visita pastorale (conc. 32)
NORME da:
COSTITUZIONE APOSTOLICA
INDULGENTIARUM DOCTRINA
DI SUA SANTITÀ
PAOLO PP.VI
N. 1. L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi.
N. 2. L’indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i peccati.
N. 3. Le indulgenze sia parziali che plenarie possono essere sempre applicate ai defunti a modo di suffragio.
Per dettagli su quanto qui non riportato si rimanda al Manuale delle Indulgenze (Enchiridion Indulgentiarum) quarta edizione della Libreria Editrice Vaticana 2008
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